Statuto modificato in base alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 25 novembre 2022.
Statuto della Associazione “SALVIAMO LA COSTITUZIONE: AGGIORNARLA, NON DEMOLIRLA”
Articolo 1
(Denominazione)
È costituita l’associazione senza fini di lucro denominata “SALVIAMO LA COSTITUZIONE: AGGIORNARLA, NON DEMOLIRLA”, con sede legale in Roma.
Articolo 2
(Finalità e strumenti)
L’associazione ha i seguenti scopi:
– la difesa della Costituzione della Repubblica;
– la diffusione della conoscenza dei suoi principi e valori;
– la promozione della attuazione della Costituzione;
– il contrasto a tutte le iniziative di stravolgimento dei principi posti dalla costituzione repubblicana e antifascista.
A tal fine l’associazione favorisce lo svolgimento di attività di interesse storico, giuridico e culturale, partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni di diritto costituzionale, di carattere nazionale e regionale, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali e politici, promuove la costituzione di commissioni di studio, conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazioni e realizza ogni altra attività reputata utile per il perseguimento dello scopo.
L’associazione collabora e partecipa alle attività delle altre organizzazioni o associazioni che hanno finalità analoghe, sollecita la promozione di iniziative comuni per la diffusione della conoscenza e la difesa dei principi della costituzione.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione può avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico composto da esponenti di chiara fama del mondo accademico, della Magistratura e delle Istituzioni, particolarmente competenti in materia di diritto costituzionale.
Articolo 3
(I Soci)
L’adesione di nuovi associati è deliberata dal Comitato Direttivo di cui all’art. 6. Le adesioni devono essere presentate in forma scritta e contenere la dichiarazione esplicita della condivisione delle finalità dell’associazione e del presente Statuto.
I soci possono essere persone fisiche o collettive.
Articolo 4
(Gli organi dell’Associazione)
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere.
Articolo 5
(L’Assemblea)
L’Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all’associazione.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno su invito del Presidente da comunicarsi ai singoli soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e può essere inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
L’Assemblea è ordinariamente convocata in presenza, in casi eccezionali può svolgersi in altre sedi o in video-conferenza.
L’Assemblea indica le linee direttive generali dell’attività annuale dell’associazione, elegge al suo interno il Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo, determina l’ammontare delle quote associative, delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione riservata dallo Statuto alla competenza dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvi i casi di modifica dello Statuto o di azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo nei quali è necessaria la presenza della metà più uno dei soci.
Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.
È possibile, se previsto nella convocazione, il voto per corrispondenza nella stessa forma prevista per la convocazione o con altro idoneo mezzo informatico.
Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.
Articolo 6
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo è formato da non più di trenta membri, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, i suoi membri possono essere rieletti. Si riunisce almeno quattro volte l’anno.
Se nel corso del periodo di durata dell’incarico vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri possono provvedere con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Se non disposto diversamente, ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza e audioconferenza.
I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a piè di lista per eventuali trasferte, spostamenti ed altro effettuati per conto della associazione.
Articolo 7
(Convocazione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso inviato tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell’adunanza, avviso contenente la indicazione delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta almeno due giorni prima dell’adunanza.
Il componente del Consiglio direttivo impossibilitato a partecipare a una seduta può delegare a rappresentarlo un altro membro dandone precedentemente notizia al Presidente mediante comunicazione telematica; può farsi rappresentare anche da un’altra persona, che però non avrà diritto di voto.
Anche in assenza di formale convocazione sono ritenute valide le adunanze alle quali sono presenti tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.
Articolo 8
(Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo nomina, con la maggioranza degli aventi diritto, fra i propri membri il Presidente e il Tesoriere.
Spetta al Consiglio direttivo l’attuazione delle deliberazioni assembleari, la predisposizione del bilancio annuale, la redazione dei rendiconti economico-finanziari, lo svolgimento dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e la realizzazione di ogni altra attività associativa ad esso riservata dallo Statuto. Il Consiglio direttivo, per gli atti di sua competenza, siano essi di ordinaria o straordinaria amministrazione, può delegare il Presidente, il Tesoriere od un altro dei suoi membri; può inoltre attribuire deleghe ai suoi membri per singoli atti o specifici settori di competenza. Il Consiglio direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità, può costituire, determinandone le funzioni e la durata nell’incarico, una Giunta esecutiva composta da non più di sette membri: il Presidente, il Tesoriere e fino a cinque Consiglieri designati dalla maggioranza degli aventi diritto.
Articolo 9
(Il Presidente)
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’associazione.
Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal membro del direttivo più anziano d’età.
Articolo 10
(Il Tesoriere)
Il Tesoriere può esigere qualsiasi pagamento rilasciando regolare quietanza e può disporre del denaro in cassa o depositato in banca, emettendo o girando assegni a nome dell’associazione. Egli gestisce i fondi dell’associazione per la realizzazione degli scopi sopra indicati e la loro rendicontazione.
Articolo 11
(Il patrimonio dell’Associazione)
Il patrimonio dell’associazione è costituito dall’avanzo di gestione del comitato dalla cui trasformazione è nata, nell’anno 2007, l’associazione nonché dalle quote annuali e dai contributi degli associati e da ogni altro provento ad essa destinato da soggetti privati o pubblici.
Articolo 12
(Decadenza e esclusione del Socio)
Si perde la qualifica di socio:
a) per dimissioni;
b) per mancato pagamento delle quote sociali per due successive annualità.
c) per gravi motivi.
L’esclusione è decisa dal Consiglio direttivo.
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’associato.
Articolo 13
(Verbalizzazione delle sedute)
Di ogni riunione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo è redatto verbale sommario ad opera del segretario. Il segretario è nominato all’inizio della riunione. Il verbale, una volta approvato anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario ed è conservato in un’apposita raccolta.
Articolo 14
(Scioglimento e liquidazione dell’Associazione)
In caso di scioglimento dell’associazione, che può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi degli iscritti, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività similare scelta dall’assemblea che delibera lo scioglimento.
Articolo 15
(Norme applicabili)
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e, comunque, per tutte le attività connesse al funzionamento dell’associazione, trovano applicazione gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e le disposizioni vigenti in materia di Associazioni.